Tecniche elettive di tutela del contraente - Abstract tesi di specializzazione

If we consider the period between the issuing of Italian Civil Code (1942) and nowadays, we can point out that the phenomenon of negotiation has known a deep juridical and cultural evolution, which goes over the edges of the Italian civil law, because it concerns the whole Europe.On the background of this evolution we can perceive a fundamental demand for justice, which can be satisfied through a more intense protection of “weak” subjects. Such an evolution is outlined in the first part of the work. A particular attention is dedicated to two key factors. On one hand, the introduction, in the 1948's Italian Constitution, of a new, revolutionary, princple of substantial (and not just formal, as in the previous order) equality. On the other hand, the progressive process of economical, political and juridical integration carried out by the European Union and its institutions. In a diachronic perspective, some relevant moments of this evolution can be individuated in a renewed sensitivity of the major authors for concepts like “status” (which has been reinterpreted in a constructive and non discriminating way, and set off in connection with the idea of “weak subject”), and in the entry, in the positive legislation, of new concepts and figures like “abuse of a dominant position” or “the consumer”.The second part of the work is dedicated to an analisys of the processual and substantial tools of protection nowadays available for the weak (contracting) party before any contractual abuse, on the basis of the possibilities offered by the complex system resulting from the coordination of specific remedies and general principles.To conclude, in theme of contracts it is possible to define an evolutional trend related to tools and techinques of protection: in the past they were mainly aimed to remove the contract and its effects (e.g. invalidity, resolution, rescission); nowadays the preference is given to techniques which allow the contract to survive, after the removal or substitution of those clauses which are (or even may be) detrimental for the weak party. In this sense, we can properly speak about “elective” techniques of protection: in many cases the subject whom the protection is destined to can choose between removing an abusive contract or otherwise maintaining it, leading it back to equity. And he can make this choice considering his own particular and specific interest.


Interessi e interessi legittimi nel diritto privato - Abstract tesi di laurea

The dynamic relationship between authority and freedom is the leitmotiv of the thesis, which is an experimental work with interdisciplinary vocation, border line between civil and administrative law. The juridical issue, tipically Italian, below the speech about “interesse legittimo” is the problem of the existence, in a democratic system based upon the principle of solidarity, of legal tools which allow an effective control over the use of the administrative power, by the administered subject. The question of “interesse legittimo” has its former origin in the relationship between citizen and public administration. For this reason, the topic traditionally belongs to the study of public law. The public subject has in fact the power to decide in a discretionary way about some particular situations of private interest; let us think e.g. of all those administrative provisions like authorizations, permissions or licenses, which could be given or, otherwise, denied: in other words, the public subject is, by its nature, in the position to affect to some extent the citizens's freedom. The essence of public discretion is to be searched in the faculty to realize or sacrify the private interest. An “interesse legittimo” represents a limit for such a discretion: this must be used by the Administration in compliance to law and good faith, in order to not cause damages to the citizens. But, is it possible, in terms of theoretical compatibility and practical utility, to operate a translation of these dynamics of supremacy / submission, tipical of the relationships between State and citizen, regulated by public law, to the relationships among private subjects, regulated by private law? In fact, it is not difficult to consider that similar dynamics can be appreciated in Family law (in the relationship between the family and the minor), Labour law (between employer and employee) and Company law (between majority and minority in the governance of the companies): in all these examples, the “weak” subject of the relationship must be safeguarded from possible abuses of the subject which is in a position of authority. Thus, the protection offered to that situation which in public law is called “interesse legittimo” could represent a good model to protect, even in the field of private law, some specific situations, which can be realized exclusively through a lawful, just and rational use of the authority’s discretion.

Diritto soggettivo: autorevoli definizioni

2008. Evoluzione normativa e giurisprudenziale dei rapporti di collaborazione coordinata e continuata

Il rapporto di lavoro subordinato nel settore privato è sempre stato considerato, per tradizione, l'oggetto esclusivo del diritto del lavoro in senso stretto. In tale branca del diritto si registra oggi una sorta di tendenza espansiva: la tendenza cioè a regolamentare anche altri rapporti di lavoro, diversi da quello dipendente, ma ritenuti parimenti meritevoli di tutela giuridica, come il telelavoro, il lavoro interinale, il lavoro a domicilio, o le nuove figure di parasubordinazione. L' evoluzione prende le mosse dalla necessità di rendere applicabile la disciplina protettiva del rapporto di lavoro subordinato, ossia tutto quel corredo di tutele predisposte dall’ordinamento per il lavoratore dipendente (tutela della salute, diritti sindacali in azienda, riposi e ferie, limiti di orario, garanzie retributive, tutela contro i licenziamenti), alle fattispecie contrattuali “atipiche” di recente introduzione e di sempre più diffusa applicazione . Il mercato del lavoro, la cui dimensione non è più nazionale ma internazionale, ha infatti subito negli ultimi anni profonde trasformazioni: l’affermarsi di nuovi processi produttivi ha indotto le aziende a decentrare o esternalizzare parti consistenti della loro produzione, determinando l’emersione di nuove figure professionali, connotate da ampi margini di autonomia gestionale ed organizzativa. Questo fenomeno, caratterizzato da pratiche di affidamento all’esterno di intere fasi della produzione (terziarizzazione delle funzioni aziendali), ha di fatto reso necessario il superamento dei tradizionali criteri di assegnazione di compiti e mansioni.
In questo quadro l’innovazione tecnologica ed informatica costituiscono elementi propulsivi di indubbia rilevanza nell’affermarsi di nuove modalità d’impiego, favorendo l’adozione di soluzioni negoziali alternative rispetto a quelle tradizionali. Oggi le imprese richiedono in misura sempre crescente forme di lavoro flessibile (tempo determinato, parziale e somministrazione di lavoro), rispetto ai rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, figura questa invece prevista dal codice civile italiano, e ancor più dallo Statuto dei lavoratori (l. 300/1970), come principale forma di occupazione. Infatti, si è sempre parlato della storia del diritto del lavoro come storia della subordinazione. Questo stato di fatto ha messo in crisi le tradizionali strutture del diritto del lavoro, avvertite come non più adeguate rispetto alle nuove esigenze di tutela. Ai sensi dell’art.2094, c.c.: “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Il tratto distintivo della subordinazione è rappresentato dall’ “etero-direzione”, la soggezione al potere direttivo/organizzativo/disciplinare del datore di lavoro; in proposito la Corte di Cassazione (sent. n.2842/2004) parla di “direttive specifiche e assidui controlli del datore di lavoro”. In via interpretativa la giurisprudenza ha elaborato tutta una serie di indici presuntivi della subordinazione, circostanze “spia” alla cui ricorrenza viene ricollegata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: l’inserimento nell’organizzazione produttiva altrui; il vincolo del rispetto di un determinato orario di lavoro; le modalità della retribuzione (in genere a tempo ed indipendente dal risultato); la monocommittenza (il fatto di lavorare prevalentemente per un solo datore-committente); il rispetto di ordini e direttive da parte del datore di lavoro (c.d. gerarchia aziendale); la sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro; il “nomen juris”, cioè la qualificazione del rapporto operata dalle parti. In merito alla questione della rilevanza della qualificazione operata dalle parti è intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n.115/1994), affermando che, comunque, rispetto a quanto dichiarato prevale l’effettiva modalità di svolgimento del rapporto. Il criterio del nomen juris ha trovato riconoscimento in sede legislativa attraverso l’istituto della “certificazione dei contratti di lavoro” (d.lgs.n.276/2003, artt.75 ss), che abilita Direzioni provinciali del lavoro, Province, Enti bilaterali e Università per la qualificazione dei rapporti di lavoro. Per converso, il lavoro autonomo è definito nel codice civile “in negativo”, per differenza dal lavoro subordinato: è lavoro autonomo quello svolto “senza vincolo di subordinazione”; il referente normativo è dato dall’art. 2222 c.c., che parla di “contratto d’opera” con riferimento ai casi in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. A questo punto ci si rende conto dello sforzo ricostruttivo di dottrina e giurisprudenza in ordine alla concreta distinzione tra le due figure: qualsiasi attività umana economicamente rilevante, può infatti essere oggetto di un contratto di lavoro che può qualificarsi autonomo o subordinato, a seconda delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Il dibattito giuridico sulla estensione e redistribuzione delle tutele si è reso necessario per l’aumento dei casi limite tra autonomia e subordinazione. Si parla infatti di “zona grigia” per indicare tutte quelle forme di lavoro che non rientrano nelle due categorie, lavoro autonomo e lavoro subordinato, previste e disciplinate dal codice civile del 1942. Nell’ambito della “zona grigia” è dato scorgere un tertium genus di lavoro, tra autonomia e subordinazione: il lavoro “parasubordinato”, la cui caratteristica peculiare è data proprio dalla compresenza di elementi di entrambe le forme del rapporto di lavoro. Ed è proprio con riferimento al lavoro parasubordinato che sorge la necessità di individuare in concreto quelle situazioni che, pur non rientrando nella subordinazione vera e propria, richiedono, oggettivamente, l'applicazione di alcune forme di tutela proprie di quella: la qualificazione della fattispecie concreta ha infatti delle precise conseguenze sul piano del diritto sostanziale da applicare...